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Comunicazioni ambientali e greenwashing: cosa cambia per le imprese dal 27 settembre

Dal 27 settembre 2026 sono operative nuove regole per le imprese che utilizzano claim ambientali, indicazioni sulla sostenibilità, marchi e comunicazioni “green” rivolte ai consumatori.

Le novità derivano dal decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la direttiva europea 2024/825 con l’obiettivo di rendere più trasparenti e verificabili le informazioni ambientali e sociali utilizzate nella comunicazione commerciale.

Per le aziende diventa quindi ancora più importante verificare con attenzione ciò che viene riportato su confezioni, etichette, siti internet, materiale pubblicitario e schede prodotto.

Claim ambientali: attenzione alle dichiarazioni generiche

Espressioni, simboli e riferimenti alla sostenibilità devono essere supportati da elementi verificabili e conformi alla nuova disciplina.

Una particolare attenzione riguarda anche marchi, bollini e loghi che richiamano caratteristiche ambientali o sociali dei prodotti. Le indicazioni ministeriali prevedono che questi strumenti siano collegati a sistemi di certificazione riconosciuti oppure rientrino nei sistemi previsti dalla normativa.

Non sono quindi sufficienti simboli o marchi “green” creati autonomamente dall’impresa e privi di adeguata verifica.

Per questo motivo è consigliabile effettuare una revisione complessiva della propria comunicazione commerciale, evitando affermazioni generiche o non adeguatamente dimostrabili.

Come gestire prodotti e confezioni già realizzati

Uno dei temi più rilevanti riguarda naturalmente le scorte.

Per i beni durevoli prodotti o immessi sul mercato prima del 27 settembre 2026, il MIMIT ha indicato la possibilità di tenere conto di un ragionevole periodo necessario all’esaurimento delle scorte, indicativamente individuato in circa sei mesi.

L’impresa deve però essere in grado di documentare che i prodotti siano effettivamente stati prodotti o immessi sul mercato prima dell’entrata in applicazione delle nuove disposizioni.

Questo periodo non rappresenta comunque un rinvio generalizzato degli obblighi.

Le aziende sono infatti chiamate fin da subito ad adottare interventi ragionevoli e proporzionati per adeguare la propria comunicazione.

Tra le azioni possibili rientrano, ad esempio, l’aggiornamento di pubblicità e materiale promozionale, la revisione delle informazioni presenti online, l’utilizzo di etichette correttive sulle confezioni e l’adeguamento delle comunicazioni presenti nei punti vendita.

Nuovo avviso per i venditori

Dal 27 settembre è inoltre previsto un nuovo adempimento per chi vende prodotti ai consumatori.

Nei punti vendita fisici e nei canali di vendita online deve essere esposto l’avviso armonizzato relativo alla garanzia legale.

Il documento ricorda ai consumatori l’esistenza della garanzia legale minima di due anni prevista nell’Unione europea e, attraverso un QR code, permette di accedere a ulteriori informazioni sui propri diritti.

Accanto all’avviso è prevista anche un’etichetta armonizzata collegata all’eventuale garanzia commerciale di durabilità offerta gratuitamente dal produttore.

Cosa dovrebbero controllare le imprese

Alla luce delle nuove disposizioni è opportuno effettuare una verifica di tutti gli strumenti utilizzati per presentare prodotti e servizi ai consumatori.

In particolare è consigliabile controllare:

  • etichette e packaging;
  • claim ambientali e dichiarazioni di sostenibilità;
  • marchi, bollini e loghi “green”;
  • cataloghi, brochure e materiale pubblicitario;
  • siti internet ed e-commerce;
  • schede prodotto;
  • materiale utilizzato dalla rete commerciale;
  • presenza dell’avviso armonizzato nei canali di vendita interessati.

Per i prodotti già realizzati prima del 27 settembre è inoltre importante conservare la documentazione utile a dimostrare la data di produzione o di immissione sul mercato.

L’introduzione delle nuove regole rende quindi necessario un approccio sempre più attento alla comunicazione ambientale: parlare di sostenibilità resta possibile, ma le informazioni devono essere trasparenti, verificabili e correttamente supportate.

Per informazioni e supporto nell’adeguamento agli obblighi è possibile rivolgersi a CNA Formazione e Sicurezza:

segreteria@cnaformazioneesicurezza.it

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