La conversione in Legge del Decreto-legge 146/2021 (il cosiddetto “Decreto Fiscale”), ha
apportato alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008.
Fra le modifiche rilevanti al titolo I del D.Lgs.81/2008, introdotte con questo Decreto, quella
che più modifica l’attuale sistema di vigilanza in materia, è l’attribuzione anche all’Ispettorato
Nazionale del Lavoro, che finora poteva intervenire solo nel settore dell’edilizia, della vigilanza
in materia di salute e sicurezza per tutti i settori lavorativi.
Direttamente collegato a questa modifica è inoltre l’inasprimento delle sanzioni tra cui
l’eliminazione della previsione di “reiterazione” delle violazioni elencate nell‘Allegato 1 del D.
Lgs. 81/2008(riportato di seguito)
Significa che per una qualsiasi violazione tra quelle indicate nell’Allegato 1, l’organo di controllo
(Ausl, Ispettorato Nazionale del Lavoro) adotta il provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale, oltre all’aumento delle relative sanzioni.
Altre novità significative riguardano le figure dei preposti e la formazione.
PREPOSTO AZIENDALE
Le modifiche introdotte all’art. 18 prevedono l’obbligatoria individuazione del Preposto: è
pacifico che dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e attestare
che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il Preposto, ne fossero a conoscenza.
Viene inoltre indicato che il Datore di lavoro ha l’obbligo, nello svolgimento delle attività di
appalto indicati all’art. 26 del D.lgs. 81/08 di indicare il personale che svolge il ruolo di
Preposto.
ATTIVITA’ FORMATIVE ED ADDESTRAMENTO
Modificato anche l’art. 37 del D.lgs. 81/08, nel quale viene indicato che entro il 30 giugno
2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui
verranno:
· individuate le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico
del Datore di Lavoro
· individuate le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i
discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia
durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative
Con le modifiche apportate all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 viene inoltre indicato che:
· l’addestramento consiste nello svolgimento di prova prativa, per l’uso corretto e in
sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, anche in relazione all’applicazione delle procedure di lavoro
· l’avvenuto addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro, anche
informatizzato
· la formazione per i Preposti, nonché l’aggiornamento abbia cadenza biennale e che
questa possa essere erogata esclusivamente con modalità in presenza.
La lettura dei combinati disposti porta a concludere che tutte le novità introdotte restano
sospese in attesa dell’emanazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, che,
come già detto, dovrà entrare in vigore entro il 30/6/2022.
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